Riconoscimento
e legalizzazione titoli

LEGALIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO
DEL TITOLO DI LAUREA UPS


I titoli di Baccalaureato e di Licenza IUSVE sono rilasciati dall’Università Pontificia Salesiana e sono titoli accademici del sistema universitario della Santa Sede, facente parte del Sistema Europeo di Istruzione Superiore (EHEA).

I titoli di Baccalaureato sono titoli accademici di 1° livello, di durata triennale, per 180 ECTS.

I titoli di Licenza sono titoli accademici di 2° livello, di durata biennale, per 120 ECTS.

Nei documenti IUSVE ogni eventuale riferimento alle classi di laurea affini nel sistema universitario italiano costituisce un’indicazione non vincolante, riportata esclusivamente per agevolare la comparazione fra i titoli di Baccalaureato e Licenza IUSVE, appartenenti al sistema universitario della Santa Sede, e le codifiche specifiche del sistema universitario italiano. In taluni casi, tuttavia, la normativa italiana ha previsto specifiche tabelle di corrispondenza, come quelle indicate dal Decreto 9 febbraio 2024.

Di seguito alcune informazioni e FAQ utili in materia di aspetti normativi e procedurali legati alla legalizzazione e al riconoscimento dei titoli dell’Università Pontificia Salesiana di Roma (conseguiti frequentando in IUSVE).


DECRETO MUR 19/12/24:
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI IN PSICOLOGIA UPS


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2025, è stato reso operativo il Decreto MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) del 19 dicembre 2024 che riconosce ufficialmente che i titoli in Psicologia rilasciati dall’Università Pontificia Salesiana (UPS) permettono l’accesso alla professione di Psicologo in Italia, in scia a quanto era già previsto in precedenza per laureate e laureati in possesso dei titoli del “vecchio ordinamento”, che potevano accedere all’Esame di Stato ed essere iscritti all’Albo degli psicologi ai sensi del DM MURST del 2 gennaio 1990.

In particolare, il Decreto 19 dicembre 2024 disciplina l’Abilitazione alla professione di Psicologo in Italia per i titolari di Licenza in Psicologia (nuovo ordinamento riformato ai sensi del Decreto Interministeriale n. 567/2022) conseguita presso l’UPS stabilendo che tali titoli danno accesso diretto all’abilitazione, previa:

  • effettuazione di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) pari a 20 ects (di cui almeno 14 in strutture esterne);
  • superamento di una prova pratica valutativa (PPV), in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 163/2021 e dal Decreto Interministeriale n. 567/2022.

Il pdf della Gazzetta ufficiale n 80 del 05-04-2025 può essere consultato a questo link: (link)

Grazie a questo Decreto, quindi, laureate e laureati UPS (IUSVE) – iscritti con i nuovi piani di studio post riforma – potranno essere ammessi alla PPV in uno degli Atenei italiani.

I vigenti piani di studio UPS/IUSVE, infatti, sono conformi alla normativa vigente e prevedono lo svolgimento de TPV durante il percorso di studi, come accade per gli studenti iscritti presso un Ateneo italiano.

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità che UPS possa stipulare convenzioni con Atenei italiani per l’accesso alla PPV. 

A tal riguardo, si segnala la recente Convenzione sottoscritta con l’Università telematica “Guglielmo Marconi” a cui le laureate e i laureati di UPS (quindi: IUSVE e altri centri aggregati in Italia) potranno accedere per sostenere la PPV fin dal mese di ottobre 2025.

Questo importante riconoscimento permette alle laureate e ai laureati dell’UPS (IUSVE) di continuare a intraprendere il percorso verso la professione di Psicologo in Italia.


DECRETO MUR 04/04/2025:
RICONOSCIMENTO TITOLI EDUCATORI E PEDAGOGISTI UPS


Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato in data 4 aprile 2025 il Decreto MUR 13 marzo 2025 che riconosce ufficialmente l’Università Pontificia Salesiana (UPS) come “istituzione di particolare rilevanza scientifica a livello internazionale”.

Questo provvedimento costituisce un passaggio fondamentale per il riconoscimento accademico e professionale dei titoli rilasciati dall’UPS, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione agli albi professionali degli Educatori e dei Pedagogisti previsti dalla legge 15 aprile 2024, n. 55.

I titoli di Baccalaureato e di Licenza rilasciati dall’UPS, i cui programmi sono stati svolti presso la sede di Roma, sono pertanto da considerarsi ufficialmente validi per l’accesso agli albi professionali. È in corso la definizione di un correttivo al Decreto per eliminare il riferimento alla sola sede romana, che rischia di aprire dubbi interpretativi in merito ai programmi svolti presso i centri aggregati in Italia.

Il PDF della Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2025 è consultabile a questo link.


DOMANDE & RISPOSTE


Per favorire la circolazione in chiave professionale all’interno del territorio europeo, anche in considerazione delle trasformazioni sociali che hanno reso più fluido il trasferimento dei professionisti da un Paese all’altro e hanno reso necessaria una più attenta valutazione delle esperienze formative e lavorative maturate nel contesto di provenienza, si è proceduto, con la “Convenzione di Lisbona”, a mettere in moto la definizione di uno “Spazio Europeo di Istruzione Superiore” (EHEA / European Higher Education Area) e di quello che ormai si conosce come “Processo di Bologna”.

L’obiettivo principale del “Processo di Bologna” è stato la creazione di uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA), avente per finalità quella di promuovere la mobilità, accrescere l’occupabilità, attrarre studenti e docenti soprattutto dal/nel contesto europeo, ma anche internazionale, attraverso il sostegno di azioni che permettano una maggiore comparabilità e compatibilità tra i diversi sistemi e le diverse istituzioni di Istruzione Superiore in Europa, oltre all’innalzamento della loro qualità.

Sulla base di un accordo intergovernativo a livello europeo (la “Dichiarazione di Bologna”, sottoscritta nel 1999), il “Processo di Bologna” ha innescato in tutta Europa una serie di riforme per agevolare, per l’appunto, la valutazione e il riconoscimento dei titoli stranieri conseguiti in un Ateneo appartenente a uno degli Stati aderenti al Processo di Bologna e all’EHEA.

 

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare anche:

 

NO, è un titolo di laurea del sistema universitario della Santa Sede.

Chi frequenta i corsi in IUSVE, infatti, otterrà un titolo accademico dell’Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS), perché IUSVE è un centro aggregato alla Facoltà di Scienze dell’educazione dell’UPS.

L’Università Pontificia Salesiana di Roma è un Ateneo pontificio la cui sede si trova su territorio italiano (Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – Roma).

Il titolo accademico rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS) afferisce al sistema universitario della Santa Sede, per tali ragioni, esso si configura come “titolo estero” rispetto al territorio italiano.

Tuttavia, essendo la Santa Sede e l’UPS parte del Processo di Bologna, i titoli di laurea dell’UPS permettono ai laureati e alle laureate di continuare il proprio percorso di studi all’interno dell’EHEA / Spazio Europeo di Educazione Superiore (es. con il titolo di Baccalaureato: per accedere a una Laurea magistrale in Italia o a un percorso assimilato all’esterno; con il titolo di Licenza: per accedere a un Dottorato di ricerca in Italia o all’estero).

Il “DIPLOMA SUPPLEMENT” è un documento, redatto in lingua italiana e inglese, che tutte le Università aderenti al “Processo di Bologna” e allo “Spazio Europeo di Istruzione Superiore” forniscono agli studenti che ne fanno richiesta per agevolare ogni forma di circolazione dei titoli e dei laureati entro il territorio dell’EHEA.

Nel “Diploma Supplement” sono sintetizzati, oltre ai riferimenti formali all’Università di provenienza, anche le informazioni relative al titolo conseguito presso di esse, al corso di studi frequentato, agli esami sostenuti e al profilo professionale in uscita per cui il laureato è stato formato.

Dalla sessione di luglio 2025, il Diploma Supplement viene erogato in automatico a tutte le laureate e a tutti i laureati UPS, che hanno frequentato in IUSVE.

Per laureate/i che abbiano conseguito il titolo prima della sessione di luglio 2025 e fossero interessate/i a ottenere il Diploma Supplement, potranno richiederlo contattando la Segreteria generale IUSVE (segreteriagenerale@iusve.it).

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare:

 http://www.processodibologna.it/diploma-supplement/

Per favorire la mobilità intraeuropea degli studenti e dei laureati (trasferimento dei crediti), ma anche per la costruzione dei curricula nazionali ed internazionali (accumulazione dei crediti) previsti nella nuova architettura europea a tre cicli (1° ciclo: Baccalaureato; 2° ciclo: Licenza; 3° ciclo: Dottorato di ricerca), la Dichiarazione di Bologna (1999) poneva l’adozione di un comune sistema di crediti comune all’interno dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore.

In conseguenza a questo, quindi, si è reso necessario che ogni Corso di laurea, in ogni Paese aderente all’EHEA, fosse strutturato in ECTS.

 

In cosa consistono gli ECTS europei?

Secondo le definizioni europee i crediti ECTS esprimono il volume dell’apprendimento, basandosi su risultati di apprendimento già definiti ed il relativo carico di lavoro».

I “risultati di apprendimento”, quindi, sintetizzati in un ECTS (come anche nei CFU previsti dalla normativa italiana) descrivono ciò che l’individuo conosce, comprende ed è in grado di fare una volta completato un processo di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze).

Il “carico di lavoro” è una stima del tempo normalmente richiesto per completare tutte le attività di apprendimento (lezioni, seminari, progetti, esercitazioni pratiche, tirocini e studio individuale) necessarie per conseguire i risultati di apprendimento definiti. Normalmente, 1 ECTS = 25 ore di carico di lavoro (di cui una parte è svolto nella frequenza in aula, una parte nelle attività svolte dallo studente a casa per esercitazione o studio individuale).

 

In cosa consistono i CFU italiani?

Con i DM 509/99 e DM 270/04 la legislazione italiana ha interamente acquisito per le Università le definizioni di crediti e le procedure condivise a livello europeo. Il sistema in CFU (Crediti Formativi Universitari), quindi, corrisponde alla richiesta che i titoli dell’EHEA siano definiti, secondo la denominazione internazionale, in ECTS.

L’art. 1 del DM 270/04 definisce, infatti, il CFU come «la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata formazione iniziale, per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio».

Anche i CFU, quindi, come i crediti ECTS, si basano sui tempi e sui risultati dell’apprendimento, piuttosto che sui tempi di insegnamento e sui contenuti dei piani di studio. I risultati di apprendimento, inoltre, sono intesi non più solo come acquisizione di conoscenze, ma anche di abilità e competenze.

 

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare:

http://publications.europa.eu/resource/cellar/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1

http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2014/03/ECTS-2015.pdf

Per “Vidimazione” intendiamo quel processo attraverso il quale si garantiscono autentiche le firme apposte in un titolo accademico. La “Legalizzazione”, invece, ha la funzione di attribuire validità al documento (qui, secondo la legge italiana), allo scopo di verificare che l’atto sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del paese di origine e che sia stato rilasciato da parte dell’ufficio competente.

Il processo di “Legalizzazione”, quindi, non ha nessun effetto sul “valore” del titolo: attesta che si è in possesso di un valido titolo di studi estero rilasciato da un’Università legalmente autorizzata a rilasciarlo nel Paese di origine (qui, Santa Sede) e utilizzabile sul territorio italiano.

Il processo di “Legalizzazione” non comporta, però, l’automatico “riconoscimento accademico” del titolo accademico (“equipollenza”) che deve essere eventualmente richiesta dalla singola persona interessata per il tramite delle procedure previste dal singolo Ateneo a cui è indirizzata la domanda.

Diverso dalla legalizzazione è anche il “riconoscimento non accademico” legato alla partecipazione ad un concorso pubblico (c.d. “equivalenza” del titolo).

È possibile legalizzare solo i gradi accademici di Baccalaureato e Licenza: tale procedura, invece, non è prevista per i titoli post lauream universitari (Diplomi universitari – ex Master, Corsi di perfezionamento, ecc.) perché non costituiscono gradi accademici secondo la Santa Sede. Per approndimenti in questa specifica materia:

Info dettagliate per legalizzare il titolo

Per “Riconoscimento accademico” del titolo di laurea (ancora chiamata impropriamente “equipollenza”, come la legge prevedeva fino al 2002) si intende la procedura con la quale un’Università italiana procede a riconoscere il titolo di laurea straniero e a dargli piena validità sul territorio italiano come se la laurea fosse stata conseguita da un laureato che ha frequentato presso l’Università che riconosce il titolo.

Si tratta di una procedura che deve essere attivata dal singolo laureato interessato, secondo le procedure e le tempistiche previste dall’Ateneo cui decide di rivolgersi.

In termini di esito, tale procedura può terminare in uno dei due seguenti modi:

  1. a) “riconoscimento diretto” (= riconoscimento totale): il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali.
  2. b) “abbreviazione di corso” (= riconoscimento parziale): il rilascio del corrispondente titolo italiano solo dopo aver sostenuto ulteriori esami / ottenuto ulteriori crediti e/o presentato nuovamente l’elaborato finale (tesi), per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero.

La soluzione a) o b) dipende dai Regolamenti di Ateneo/Dipartimento/Corso di laurea e dai Piani di studio attivi nell’Università presso cui si consegna la domanda di riconoscimento: in base alla legislazione italiana sull’autonomia universitaria (da ultimo la legge 240/2010), ogni Ateneo può avere Piani di studio che variano di una certa percentuale di esami in riferimento al medesimo Corso di laurea e, inoltre, può inserire nei propri Regolamenti interni la necessità di sostenere, ai fini del riconoscimento del titolo di laurea erogato da un Ateneo straniero, un certo numero di esami/CFU-ECTS.

La prassi fa emergere come l’ipotesi di “abbreviazione del corso” sia normalmente più frequente di quella di riconoscimento diretto e ‘totale’ del percorso di studi straniero. Non si esclude, tuttavia, la possibilità del riconoscimento diretto laddove possibile in base allo specifico Regolamento del singolo Ateneo.

(https://cercauniversita.mur.gov.it/index.php?module=strutture&page=StructureSearchParams&advanced_serch=1)

Anche le tempistiche e le scadenze di tali procedure dipendono dai Regolamenti di Ateneo.

 

Per maggiori informazioni:

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-accademico-dei-titoli.aspx#

Si parla di “Equivalenza” in riferimento alla procedura di “riconoscimento non accademico” da attivare, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 165/2001, in caso di partecipazione e vittoria ad un Concorso pubblico presso una Pubblica Amministrazione (es. Comune, Regione, altro Ente pubblico).

Si tratta di una procedura che deve essere attivata in riferimento ad ogni specifico Concorso, spedendo la documentazione prevista al Dipartimento della Funzione Pubblica (e in copia al MUR), in modo tale che tali Ministeri si esprimano, confermando se il titolo di studio posseduto sia ammissibile o meno rispetto al profilo professionale selezionato dal Concorso.

Operativamente, a partire dal 14 marzo 2025 (DL n. 25/2025), i candidati con titoli esteri sono ammessi con riserva al concorso per cui si candidano e la verifica del titolo avviene non più per ogni partecipante ma solo per i vincitori, che devono presentare istanza di equivalenza entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.

Ai fini della procedura di Equivalenza, il laureato deve essere in possesso di:

  • Diploma di laurea UPS legalizzato
  • Certificato di iscrizione, frequenza esami e grado legalizzato
  • Dichiarazione di valore dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede

Per accedere alla procedura, si rinvia a quanto disposto dal Dipartimento di Funzione Pubblica:

https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-di-studio/

 

Attenzione:

  1. Da questa procedura sono escluse le prove di accesso alla professione docente, di ogni ordine e grado, che seguono i requisiti di ammissione previsti dalla specifica normativa predisposta dal MIM / Ministero dell’Istruzione e del Merito.
  2. Se i documenti non sono ancora legalizzati, si invita a consultare il documento sulla “legalizzazione del titolo” predisposto nella presente sezione.

 

Per maggiori informazioni:

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-non-accademico.aspx

 


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